DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. 478

Type DPR
Publication 1967-04-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente l'emanazione del regolamento di esecuzione delle disposizioni relative alla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigianali ubicate nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: E' approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme sulla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

SARAGAT MORO - PASTORE - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 160. - GRECO

Regolamento esecuzione norme sulla riserva forniture Amministrazioni pubbliche- art. 1

Regolamento di esecuzione delle norme sulla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni e degli Enti pubblici. Art 1. Beneficiari della riserva Beneficiano della riserva del 30 per cento le imprese industriali e artigiane che abbiano stabilimenti e impianti fissi ubicati nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche e integrazioni, nonche' nei territori indicati nell'art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modifiche e aggiunte. Non rientrano nella quota di riserva le forniture e le lavorazioni consistenti nel puro e semplice montaggio di apparecchiature e parti staccate prodotte in stabilimenti ubicati in territori diversi da quelli indicati nel comma precedente. La detta disposizione si applica anche in caso di condizionamento finale di prodotti. E' fatto obbligo ai beneficiari di eseguire le forniture e le lavorazioni della quota riservata esclusivamente in stabilimenti situati nei territori sopracitati. L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle imprese beneficiarie, salvo il provvedimento di cui all'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, puo' comportare la esclusione delle imprese stesse da successive gare ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 68 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Regolamento esecuzione norme sulla riserva forniture Amministrazioni pubbliche- art. 2

Art. 2. Obbligati alla riserva Sono tenuti alla riserva di cui al precedente articolo, tutte le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le Aziende autonome, nonche' gli Enti pubblici indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dello [art. 16, terzo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art16-com3), fatte salve le disposizioni piu' favorevoli in materia di percentuale riservata contenute in altri provvedimenti legislativi.

Regolamento esecuzione norme sulla riserva forniture Amministrazioni pubbliche- art. 3

Art. 3. Elenchi delle imprese Al fine della individuazione delle imprese di cui al precedente art. 1, ogni Amministrazione ed Ente tenuto alla riserva curera' la compilazione di un elenco, nel quale le singole imprese saranno distinte in relazione alla specifica attivita' esercitata. L'iscrizione in detti elenchi avra' luogo su domanda delle imprese interessate o d'ufficio, per l'iscrizione d'ufficio le Amministrazioni e gli Enti si avvarranno della collaborazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Copia degli elenchi e dei relativi aggiornamenti dovra' essere trasmessa al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. La mancanza dell'elenco per un qualsiasi settore industriale o artigiano non esime l'Amministrazione o l'Ente dall'obbligo di bandire una gara riservata, a norma dell'art. 7 del presente regolamento.

Regolamento esecuzione norme sulla riserva forniture Amministrazioni pubbliche- art. 4

Art. 4. Oggetto della riserva Costituiscono oggetto della riserva le forniture occorrenti alle Amministrazioni e agli Enti e le lavorazioni di loro competenza, ivi comprese le forniture di materiali destinati alla esecuzione di opere pubbliche e alle costruzioni di immobili e relativi lavori di riparazione, manutenzione, ripristino ed ammodernamento, in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento vigente esse vengano affidate.

Regolamento esecuzione norme sulla riserva forniture Amministrazioni pubbliche- art. 5

Art. 5. Appalti e subappalti Le Amministrazioni e gli Enti tenuti alla riserva, qualora ricorrano, per le forniture e le lavorazioni di cui all'art. 4, ad appalti conferiti in qualunque forma ad altri enti o privato, dovranno inserire nei relativi capitolati e contratti una clausola idonea a garantire la osservanza della riserva di cui all'[art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art16). Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in caso di subappalto quando esso sia consentito da particolari disposizioni di legge.

Regolamento esecuzione norme sulla riserva forniture Amministrazioni pubbliche- art. 6

Art. 6. Quota di riserva La quota di riserva va determinata, sull'importo dei contratti da stipulare in ciascun anno per forniture e lavorazioni di cui all'art. 4. Per le forniture e le lavorazioni non eseguibili nei territori di cui all'art. 1 o non frazionabili, dovranno adottarsi compensazioni tali da assicurare, nei modi previsti dal presente regolamento, l'osservanza delle quote di riserva. Le compensazioni di cui al precedente comma, da effettuarsi con il ricupero della quota esclusa dalla riserva mediante un proporzionale aumento di altre forniture e lavorazioni, dovranno essere adottate nella stessa categoria merceologica a favore della quale non si sia potuto procedere all'assegnazione della quota di riserva o, in quanto non possibile, nella categoria piu' similare. Vanno considerate non eseguibili le forniture e le lavorazioni che non possono essere affidate a imprese operanti nei territori di cui al precedente art. 1 per carenza di specializzazione o di attrezzatura. Ai fini suddetti sono considerate del pari non eseguibili le forniture e le lavorazioni nel caso in cui per l'affidamento delle stesse non vi sia un numero tale di imprese da permettere l'espletamento di una pubblica gara o di una licatazione privata e non ricorrano i presupposti per addivenire alla trattativa privata. Vanno considerate non frazionabili le forniture e le lavorazioni per le quali non sia possibile la suddivisione in quote per motivi tecnici.

Regolamento esecuzione norme sulla riserva forniture Amministrazioni pubbliche- art. 7

Art. 7. Esperimento delle gare Le Amministrazioni e gli Enti tenuti alla riserva devono, per ciascuna fornitura e lavorazione, provvedere alla divisione in lotti, affinche' una quota corrispondente al 39 per cento dello importo della fornitura o lavorazione possa essere riservata alle imprese industriali e artigiane localizzate nei territori di cui all'art. 1. La divisione in lotti non dovra' essere fatta nel caso in cui si intenda destinare il totale della fornitura e della lavorazione esclusivamente alle imprese di cui all'art. 1, per raggiungere, ai fini della compensazione di cui al precedente articolo, la quota di riserva del 30 per cento. Le quote riservate devono, se possibile, essere ulteriormente suddivise, al fine di consentire la partecipazione alle gare delle piccole imprese industriali e artigiane. Le quote riservate devono formare oggetto di gare separate, da effettuarsi contemporaneamente alle corrispondenti gare a carattere nazionale. Qualora la gara separata risulti deserta o comunque non si pervenga alla sua approvazione definitiva, dovra' essere ripetuta entro il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di diserzione o dall'annullamento, previa eventuale revisione delle condizioni di gara, che tenga conto delle oggettive situazioni tecnico-economiche delle imprese operanti nei territori interessati. Se anche il secondo esperimento abbia esito negativo, alla Amministrazione o all'Ente che l'hanno bandito e' data la facolta' di commettere, mediante gara su piano nazionale, le forniture e le lavorazioni che sono state oggetto della gara separata, fermo restando l'obbligo dei committenti, per le quote riservate e non assegnate, di ricorrere alla procedura di compensazione di cui al comma secondo e terzo dell'art. 6. Qualora aggiudicataria di una gara a carattere nazionale sia una impresa avente i requisiti di cui all'art. 1, l'importo della relativa fornitura o lavorazione non puo' essere imputato alla quota di riserva.

Regolamento esecuzione norme sulla riserva forniture Amministrazioni pubbliche- art. 8

Art. 8. Pubblicita' delle gare Le Amministrazioni e gli Enti tenuti all'osservanza della quota di riserva dovranno assicurare la massima pubblicita', sia agli avvisi che ai bandi delle gare da effettuare. A tal fine le relative comunicazioni devono essere tempestivamente inviate a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Province interessate per la sollecita pubblicazione nei loro bollettini o notiziari, ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, alle Commissioni provinciali per l'artigianato e alle locali Unioni degli industriali. Copia delle suddette comunicazioni va trasmessa per informazione al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Regolamento esecuzione norme sulla riserva forniture Amministrazioni pubbliche- art. 9

Art. 9. Bandi gara e contratti Nei bandi di gara aventi per oggetto forniture e lavorazioni, compresi quelli relativi alle gare separate di cui al precedente art. 7, le Amministrazioni e gli Enti obbligati alla quota di riserva devono espressamente indicare quale percentuale della fornitura o della lavorazione viene riservata alle imprese di cui all'art. 1, ovvero i motivi della non eseguibilita' o della non frazionabilita' ai sensi dell'art. 6. Qualora si proceda a trattativa privata, l'indicazione dei motivi della non eseguibilita' o della non frazionabilita' deve risultare dal contratto. Nei contratti stipulati con le imprese di cui all'art. 1, in applicazione del presente regolamento, deve essere espressamente indicato che le forniture e le lavorazioni che ne costituiscono l'oggetto sono assegnate in osservanza dell'obbligo prescritto dall'[art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art16).

Regolamento esecuzione norme sulla riserva forniture Amministrazioni pubbliche- art. 10

Art. 10. Obblighi delle Amministrazioni e degli Enti Ai fini della determinazione della quota di riserva di cui ai precedenti articoli, le Amministrazioni e gli Enti sono obbligati a tenere e ad aggiornare un elenco di tutti i contratti stipulati aventi per oggetto forniture e lavorazioni, anche se non riservate ad imprese beneficiarie della quota di riserva, con l'indicazione dell'importo del contratto, dell'impresa contraente e, per quelle beneficiarie della riserva, del luogo dove esse hanno i relativi stabilimenti o impianti fissi. I detti elenchi dovranno essere comunicati, d'ufficio, ogni tre mesi ed ogni qual volta ne sara' fatta espressa richiesta, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro per l'industria, il commercio e artigianato. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, le Amministrazioni e gli Enti dovranno trasmettere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato una relazione nella quale andranno riportati tutti i dati relativi ai contratti stipulati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi se e quale quota sia stata riservata ai sensi dell'[art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art16). Nel caso che la prescritta quota di riserva non sia stata raggiunta, l'Amministrazione o l'Ente dovra' indicare nella relazione con quali forniture o lavorazioni intenda coprire nell'anno successivo la percentuale non assegnata sulla quota di riserva.

Regolamento esecuzione norme sulla riserva forniture Amministrazioni pubbliche- art. 11

Art. 11. Commissione interministeriale Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per gli adempimenti di cui al [quarto comma dell'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art16-com4), si avvalgono di una Commissione paritetica di funzionari designati dalle rispettive Amministrazioni, in numero complessivo non superiore a dieci e nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. La Commissione esaminera' le relazioni delle Amministrazioni e degli Enti e compilera' una relazione unitaria nella quale, oltre ad un quadro riassuntivo dell'attivita' svolta da tutte le Amministrazioni e dagli Enti obbligati alla riserva, saranno formulati anche suggerimenti e proposte per un'adeguata applicazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento. Ai lavori della Commissione sono chiamati a partecipare funzionari delle Amministrazioni interessate nonche' esperti per la trattazione di problemi di loro specifica competenza. La Commissione, con il relativo ufficio di segreteria, avra' sede presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato. PASTORE

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