DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1967, n. 482
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche della libera Universita' anzidetta, intese ad ottenere l'istituzione della Facolta' di scienze politiche;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Presso la libera Universita' internazionale degli studi sociali "Pro Deo" in Roma e' istituita la Facolta' di scienze politiche.
Art. 2
Lo statuto della predetta Universita', di conseguenza, e' modificato e sostituito dal testo annesso al presente decreto, che e' approvato e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 169. - GRECO
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 1
Statuto della libera Universita' Internazionale degli studi sociali "Pro Deo" Art. 1. La libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo, promossa in Roma dalla "Associazione per l'Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo", ha lo scopo di promuovere lo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alla ricerca scientifica, agli uffici pubblici e privati ed all'esercizio delle libere professioni, fornendo loro un'istruzione adeguata ed un'educazione informata ai principi della dottrina cristiana ed ai valori della morale civica e sociale di coloro che credono nella liberta' e nella dignita' della persona umana e nei suoi diritti inalienabili. La libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo e' organizzata in una Facolta' di scienze politiche ed in una Facolta' di economia e commercio, con gli Istituti, Scuole, Laboratori ed insegnamenti indicati nel presente statuto
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 2
Art. 2. La libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo e' autonoma, ai sensi dell'[art. 33 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art33) italiana. Essa ha personalita' giuridica a norma dell'art. 1, secondo comma, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592) ed e' disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali nonche' dalle norme del presente statuto. La vigilanza dello Stato sulla libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo e' esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 3
Art. 3. L'Associazione cura il perseguimento dei fini istituzionali della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo e ne assicura il mantenimento.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 4
Art. 4. Sono autorita' accademiche: 1) il Consiglio di amministrazione; 2) il rettore; 3) il Corpo accademico; 4) il Senato accademico; 5) i presidi di Facolta'; 6) i Consigli di Facolta'.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 5
Art. 5. Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore; b) di tre professori di ruolo o fuori ruolo, da designarsi dal Corpo accademico; c) di un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro per la pubblica istruzione; d) del presidente, dei due co-presidenti e del vice-presidente esecutivo della "Associazione per l'Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo"; e) di cinque rappresentanti della predetta Associazione da designarsi dalla stessa; f) del direttore amministrativo. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente con funzioni vicarie. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre anni.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 6
Art. 6. Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), o successive modificazioni, e dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario approvato con [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674). In particolare il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo; b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo; c) designa al Ministro per la pubblica istruzione per la nomina il rettore, scegliendolo nell'ambito di una terna di nomi proposti dal Corpo accademico tra i professori di ruolo e fuori ruolo; d) conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta dei Consigli di facolta'; e) nomina il direttore amministrativo; f) delibera sulle assegnazioni ordinarie e straordinarie di fondi agli Istituti e sull'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti proposti dai Consigli di facolta'; g) delibera sulle assunzioni dei tecnici proposte dal rettore, se essi sono destinati ai servizi generali dell'Universita', oppure dai Consigli di facolta' se essi devono prestare servizio presso Istituti o cattedre; h) delibera sulle assunzioni del personale di amministrazione, di biblioteca ed ausiliario; i) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili della libera Universita' internazionale, degli studi sociali Pro Deo; l) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Universita' che importino entrate oppure spese a carico del bilancio; m) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale di amministrazione, di biblioteca e del personale esecutivo ed ausiliario dipendente dalla libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei componenti del Consiglio. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario. Il Consiglio di amministrazione puo' conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 7
Art. 7. Il presidente del Consiglio di amministrazione: a) presiede le adunanze del Consiglio stesso; b) ha la legale rappresentanza della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo anche in giudizio; c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio, di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica; d) puo' adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere a), e), g), 1) ed in) del precedente art. 6, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 8
Art. 8. Il rettore e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione secondo la designazione di cui alla lettera c) del precedente art. 6. Dura in carica un triennio e puo' essere confermato. Il rettore: a) rappresenta la libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; b) esercita l'alta vigilanza sulla libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo e sull'attivita' del personale docente; c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo; d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario; e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti; g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione superiore universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. In caso di assenza o di impedimento, il rettore puo' delegare uno dei professori di ruolo dell'Universita' a sostituirlo. Al rettore spetta un'indennita' di carica non computabile si fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e comunque nei limiti di quella prevista dalle norme sull'indennita' di carica spettante ai rettori delle Universita' statali.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 9
Art. 9. Il Corpo accademico e' composto di tutti i professori di ruolo dell'Universita' ed e' presieduto dal professore piu' anziano. Il Corpo accademico e' convocato ogni qualvolta il rettore lo crede opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Universita'. Le funzioni di segretario sono espletate dal piu' giovane tra i professori intervenuti.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 10
Art. 10. Il Senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai presidi di Facolta'. Alle sue adunanze partecipa, con voto consultivo il direttore amministrativo il quale esercita le funzioni di segretario. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico della legge sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 11
Art. 11. I presidi delle Facolta' sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di facolta' e nominati dal rettore. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. In caso di assenza o di impedimento del Preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo piu' anziano nella rispettiva Facolta'. Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 5 del regolamento generale universitario.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 12
Art. 12. Ogni Consiglio di Facolta' si compone del preside, che lo presiede, e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono. Per determinati oggetti, escluse le questioni riguardanti la composizione della Facolta' e le proposte di nomina e conferimento di incarichi, possono essere invitati a partecipare alle adunanze anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facolta'. Al Consiglio spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le Universita' statali. In particolare sono demandati al Consiglio di Facolta' i seguenti compiti: a) designare gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e proporre i nominativi dei professori da chiamare alle cattedre stesse; b) proporre l'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti; c) proporre il riparto dei contributi ordinari e straordinari; d) deliberare sull'ordine degli studi e sui programmi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti; e) predisporre gli orari dei singoli corsi; f) fissare il calendario degli esami; g) fare proposte relative a riforme da apportare all'ordinamento didattico; h) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica; i) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 13
Art. 13. Il direttore amministrativo esercita le funzioni prevista dall'[art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1038~art3) e di conseguenza sovraintende in conformita' alle disposizioni del Consiglio di amministrazione, del presidente, del rettore del Senato accademico, dei presidi e dei Consigli di Facolta', a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di Segreteria. Egli e' inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 14
Art. 14. La Facolta' di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche. Gli studi sono ordinati in modo da promuovere l'altra cultura politica e sociale e fornire la preparazione scientifica necessaria a coloro che aspirano ad essere preposti alle relazioni ufficiali con l'estero ai pubblici uffici amministrativi e alle attivita' di ordine politico e sociale.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 15
Art. 15. Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari, a norma del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1652). e successive modificazioni. Per i corsi liberi, il Consiglio di Facolta', deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico o di esercitazioni, corrisponde ad un corso fondamentale o ad un corso complementare. All'inizio di ciascun anno accademico, il Consiglio di Facolta' stabilisce e rende noto agli studenti quali degli insegnamenti complementari verranno impartiti durante l'anno. Alle discipline indicate negli articoli seguenti e' aggiunto obbligatorio per tutti gli studenti, l'insegnamento quadriennale di Etica sociale.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 16
Art. 16. Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali, in giorni distinti, integrate da un congruo numero di esercitazioni. Ogni professore puo' impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del Consiglio di Facolta'. Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali che lo richiedono e nell'uso delle lingue straniere si puo' provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 17
Art. 17. La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze politiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o scientifica. Sono insegnamenti fondamentali i seguenti: Dottrina dello Stato; Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico; Istituzioni di diritto e di procedura penale; Diritto amministrativo (biennale); Diritto internazionale; Diritto del lavoro; Diritto costituzionale italiano e comparato; Storia moderna (biennale); Storia delle dottrine politiche; Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici; Storia dei trattati e politica internazionale; Geografia politica ed economica; Economia politica; Scienza delle finanze; Politica economica e finanziaria; Statistica; Prima lingua straniera; Seconda lingua straniera. Sono insegnamenti complementari i seguenti: Filosofia del diritto; Legislazione del lavoro. Elementi di diritto romano; Diritto canonico; Diritto ecclesiastico; Diritto finanziario; Diritto diplomatico consolare; Organizzazione internazionale Diritto pubblico americano; Contabilita' di Stato; Diritto commerciale; Scienza dell'amministrazione; Metodologia della scienza politica; Storia delle istituzioni e dei movimenti politici; Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'eta' moderna. Storia economica; Storia delle dottrine economiche; Economia e politica agraria; Statistica economica; Ragioneria delle aziende pubbliche; Sociologia; Sociologia applicata; Demografia; Storia e politica navale; Scienza dell'opinione pubblica; Storia del giornalismo.
Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro Deo- art. 18
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