LEGGE 20 giugno 1967, n. 487
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, integrato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente: "Fanno parte del Ministero della sanità: 1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale; 2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica; 3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale; 4) la Direzione generale del servizio farmaceutico; 5) la Direzione generale dei servizi veterinari; 6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione; 7) la Direzione generale degli ospedali". Il numero dei posti di direttore generale previsto dal quadro I allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, quale risulta modificato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è stabilito in sette unità.
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