LEGGE 21 giugno 1967, n. 498
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole "enti idonei allo scopo", sono aggiunte le seguenti: "che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno".
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