DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1967, n. 505

Type DPR
Publication 1967-07-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati;

Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1967, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni che risultano dalle annesse tabelle A e B, firmate dal Ministro per le finanze.

Art. 2

L'Allegato II della tariffa, concernente l'elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio e' sospesa totalmente o parzialmente, e' sostituito da quello annesso al presente decreto.

Art. 3

Il contingente di "borace anidro" destinato alla fabbricazione di smalti, previsto dalla voce della tariffa 28.46-A-I-a-2-aa, e' aumentato, per l'anno 1967, da quintali 20.000 a quintali 38.000.

Art. 4

L'art. 47 delle Disposizioni preliminari della Tariffa e' modificato come segue: "Le note esplicative della Nomenclatura, redatte dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4, punto c) della Convenzione dell'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonche' le note esplicative complementari alla tariffa doganale comune delle Comunita' europee, redatte dai competenti organi comunitari, sono rese applicabili con decreto del Ministro per le finanze".

SARAGAT MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1967

Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 22. - GRECO

Allegato

MODIFICAZIONI ALLA NOMENCLATURA DELLA TARIFFA DOGANALE Parte di provvedimento in formato grafico REGIME DAZIARIO IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1967 PER LE PROVENIENZE COMUNITARIE E PER LE ATRE PROVENIENZE Parte di provvedimento in formato grafico ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI L'APPLICAZIONE DEL DAZIO E' SOSPESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE Parte di provvedimento in formato grafico

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