LEGGE 19 maggio 1967, n. 512

Type Legge
Publication 1967-05-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 dell'Accordo stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - PRETI - SCALFARO - ANDREOTTI - TOLLOY - CORONA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo-art. 1

Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali fra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia; Considerato che le violazioni alle leggi doganali pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi Paesi; Convinti che la lotta contro tali violazioni puo' essere piu' efficacemente realizzata con la cooperazione fra le due Amministrazioni doganali; Tenuta presente la raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si presteranno mutua assistenza, nei modi e alle condizioni previste dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle disposizioni doganali dei loro Paesi.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Ai fini del presente Accordo si intendono: a) per "disposizioni doganali" - l'insieme delle norme legali e regolamentari applicabili all'importazione, alla esportazione, al transito e ai depositi doganali di merci, ovvero alla introduzione ed all'uscita dei mezzi di pagamento, sia che riguardino la riscossione dei dazi e degli altri diritti doganali sia che si riferiscano alle misure di proibizione, di restrizione e di controllo; b) per "Amministrazioni doganali" - le Amministrazioni competenti ad applicare le disposizioni previste al precedente punto a).

Accordo-art. 3

Articolo 3. Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si impegnano a stabilire una stretta collaborazione fra gli uffici doganali posti alla frontiera comune, realizzando a tal fine: a) speciali intese per armonizzare le attribuzioni e l'orario di lavoro dei rispettivi uffici; b) adeguate misure, di carattere amministrativo, atte a facilitare il passaggio della frontiera comune, specie per quanto concerne le formalita' del controllo doganale; c) una mutua assistenza per conseguire un piu' semplice e rapido svolgimento del controllo doganale sui viaggiatori e sulle merci e per impedire che persone, merci ed altri beni possano essere sottratti al controllo dei rispettivi servizi doganali.

Accordo-art. 4

Articolo 4. 1. - L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti Contraenti esercitera', di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte, per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione del proprio servizio: a) sui movimenti e piu' particolarmente sull'entrata e l'uscita dal proprio territorio di persone sospettate di commettere abitualmente o saltuariamente infrazioni alle disposizioni doganali dell'altra Parte Contraente; b) sul movimento delle merci e dei mezzi valutari che l'altra Parte Contraente abbia segnalato come formanti oggetto di un importante traffico verso il suo territorio in violazione alle proprie disposizioni doganali; c) sui veicoli, sui natanti e sugli aeromobili sospetti di essere utilizzati per contrabbando. 2. - Al fine di assicurare la tutela degli interessi doganali e fiscali dei rispettivi Paesi, ciascuna delle due Amministrazioni doganali si adoperera' soprattutto per evitare che le merci esportate dal proprio territorio formino oggetto di contrabbando a danno dell'altra Parte Contraente. Una particolare vigilanza sara' operata, a richiesta, sull'esportazione di quei prodotti che nel territorio dell'altra Parte Contraente sono gravati da specifici ed elevati oneri fiscali.

Accordo-art. 5

Articolo 5. 1. - Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si scambieranno, di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le informazioni di cui dispongono, in rapporto: a) alle azioni accertate o programmate che abbiano o che si suppone possano avere il carattere di infrazione alle disposizioni doganali dell'altra Parte Contraente; b) ai nuovi mezzi e metodi di contrabbando; c) alle categorie di merci note come costituenti oggetto di infrazione alle disposizioni doganali; d) ai veicoli, ai natanti ed agli aeromobili che si presume vengano utilizzati a scopo di contrabbando. 2. - Quando le suddette informazioni vengano desunte dai documenti doganali relativi a scambi di merci tra i due Paesi, effettuati in violazione alle disposizioni doganali, saranno trasmesse anche, se necessario, le copie dei documenti stessi.

Accordo-art. 6

Articolo 6. 1. - Le informazioni e la documentazione di cui al precedente articolo 5 sono considerate di carattere riservato e devono essere scambiate solo fra gli Organi appositamente designati dalle rispettive Amministrazioni doganali. Esse possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente Accordo. 2. - Le Amministrazioni doganali possono astenersi dal fornire le suddette informazioni e documentazioni per motivi inerenti alla tutela della sovranita' e sicurezza nazionale.

Accordo-art. 7

Articolo 7. Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti possono utilizzare, nei procedimenti di giudizio, le informazioni ed i documenti ottenuti in conformita' dei precedenti articoli 5 e 6, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni nazionali.

Accordo-art. 8

Articolo 8. Le modalita' di pratica attuazione del presente Accordo saranno stabilite, con particolari intese, fra le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti.

Accordo-art. 9

Articolo 9. Le disposizioni del presente Accordo si applicano nel territorio doganale della Repubblica italiana ed in quello della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Accordo-art. 10

Articolo 10. Il presente Accordo sara' ratificato ed i relativi strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Esso entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di avere effetto tre mesi dopo la sua denunzia da parte di una delle due Parti Contraenti. Fatto a Belgrado il 10 novembre 1965, in doppio originale nelle lingue italiana e serbo-croata, i cui testi sono conformi e fanno ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Bernardo MATTARELLA Per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Nikolu DZUVEROVIC Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI

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