DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. 517

Type DPR
Publication 1967-02-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 21 novembre 1966, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Medicina del lavoro" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova.

Art. 3

I contributi annui a carico dell'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Padova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non venga esplicitamente disdetta alla scadenza si riterra' tacitamente rinnovata, intendendosi, invece, decaduta ove vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti; nel qual caso il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1967

Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 2. - GRECO

Convenzione istituzione assistente presso facolta' medicina Padova-art. 1

Rep. n. 1210 Convenzione per la istituzione di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova da assegnare alla cattedra di Medicina del lavoro. L'anno 1966, addi' 21 del mese di novembre in Padova, in una sala del Rettorato dell'Universita' di Padova, posta in via VIII Febbraio n. 9, davanti a me dott. Pier Giovanni Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, domiciliato a Padova, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' medesima, abilitato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 647, e all'uopo delegato con decreto rettoriale in data 23 aprile 1952; Si sono personalmente presentati i signori: Ferro prof. ing. Guido, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1398, rettore dell'Universita' degli studi di Padova e legale rappresentante della medesima, il quale interviene alla stipulazione del presente atto in forza di autorizzazione ricevuta dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' medesima con deliberazione in data 5 ottobre 1966 che in estratto autentico si allega sub. A); Molinari dott. Osvaldo, nato a Frascati il 23 febbraio 1915, presidente dell'Ente nazionale prevenzione infortuni e legale rappresentante del medesimo. Le parti, della cui identita' personale e capacita' di agire io ufficiale rogante sono personalmente certo, dichiarano di non essere parenti fra di loro e di rinunciare col mio consenso all'assistenza dei testimoni. Premesso a) che per dare incremento all'attivita' clinica ed assistenziale dell'insegnamento di Medicina del lavoro a' necessario provvedere all'istituzione di un posto di assistente ordinario di ruolo presso la cattedra di Medicina del lavoro; b) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Universita' di Padova, con deliberazioni rispettivamente del 3 maggio 1966, 30 settembre 1966 e 5 ottobre 1966, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, del predetto posto di assistente ordinario. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'Ente nazionale prevenzione infortuni a mezzo del suo legale rappresentante dott. Osvaldo Molinari, affinche' alla cattedra di Medicina del lavoro dell'Universita' di Padova venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio del trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione assistente presso facolta' medicina Padova-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Padova in unica soluzione all'atto della nomina di titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione assistente presso facolta' medicina Padova-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1 - sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Ente nazionale prevenzioni infortuni si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari l'Ente nazionale prevenzione infortuni si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione assistente presso facolta' medicina Padova-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Padova per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di Medicina del lavoro. L'Universita' di Padova versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 2, secondo comma.

Convenzione istituzione assistente presso facolta' medicina Padova-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni 10 dalla decorrenza del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di 10 anni in 10 anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione assistente presso facolta' medicina Padova-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) Qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) Se vengano a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) Se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso e il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione istituzione assistente presso facolta' medicina Padova-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, e' esente dalla tassa di registro ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa sara' resa esecutiva non appena verra' approvata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' l'istituzione del posto di ruolo. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Padova. Il presente atto, escluse le firme, consta di n. 5 facciate e righe 3 ed e' scritto da persona di mia fiducia. E.N.P.I. Il presidente: dott. O. MOLINARI Universita' di Padova. Il rettore: prof. Guido FERRO. Pier Giovanni Fabbri Colabich, rogante. Registrato a Padova il 22 novembre 1966, atti privati volume n. 1015/1. Esatte L.: esente Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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