LEGGE 27 giugno 1967, n. 533

Type Legge
Publication 1967-06-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 10 luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 26 aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilita in: lire 700 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 1500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; lire 700 giornaliere per ogni familiare a carico.

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