LEGGE 27 giugno 1967, n. 533
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 10 luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 26 aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilita in: lire 700 giornaliere per i lebbrosi ricoverati; lire 1500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio; lire 700 giornaliere per ogni familiare a carico.
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