LEGGE 27 giugno 1967, n. 534
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le norme previste dal regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, sono estese a tutti gli effetti alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara. La delimitazione della zona sarà effettuata con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1967 SARAGAT MORO - TREMELLONI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.