LEGGE 4 luglio 1967, n. 537
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il riammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua i Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti per il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con gli Enti ed Istituti di diritto pubblico finanziari, assicurativi e previdenziali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di pubblico interesse.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.