La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Limitatamente al primo concorso per la nomina a vice rettore e a rettore che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, il personale direttivo dei convitti nazionali, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 22 novembre 1962, n. 1678, è ammesso a partecipare al concorso stesso indipendentemente dall'effettivo esercizio della funzione nelle rispettive qualifiche di vice rettore aggiunto e di vice rettore.