LEGGE 9 luglio 1967, n. 541
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine del 31 dicembre stabilito nell'articolo 2, comma quarto, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, relativo alla stampa e pubblicazione dei lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza hanno facoltà di esibire, è prorogato, limitatamente alla sola sessione bandita nell'anno 1967, al 20 luglio dello anno stesso.
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