LEGGE 9 luglio 1967, n. 564
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue: marescialli d'alloggio maggiori................... 3.200 marescialli d'alloggio capi....................... 3.450 marescialli d'alloggio ordinari................... 3.450 brigadieri e vicebrigadieri....................... 9.300 appuntati......................................... 9.450 carabinieri scelti e carabinieri.................. 41.237 allievi carabinieri............................... 3.151 ------ Totale... 73.238 ------ Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225. L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Arma dei carabinieri resta confermato in 600 unità come stabilito dalla legge 14 maggio 1965, n. 497.
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