LEGGE 13 luglio 1967, n. 566
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente: "I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni. I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purchè abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o più cancellieri". Nell'articolo 41, secondo e terzo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono rispettivamente soppresse le parole: "di cui due anni presso le preture" e "compreso il biennio di cui al precedente comma".
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