LEGGE 9 luglio 1967, n. 571
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218, è sostituito con il seguente: "Per le società cooperative l'integrazione di cui al comma precedente è limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195, anche se la costruzione è già stata ultimata o collaudata". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1967 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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