LEGGE 9 luglio 1967, n. 572

Type Legge
Publication 1967-07-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il sesto comma dell'articolo 57 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dai seguenti due: "Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto commesse dal titolare della carta di circolazione, nonchè dal conducente sorpreso alla guida del veicolo. Tale sospensione è disposta dall'Ispettorato della motorizzazione civile".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.