DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 579
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 16 della legge 5 giugno 1962, n. 616, che prevede l'emanazione di un regolamento speciale per la determinazione delle marche di bordo libero e delle scale di immersione, per gli accertamenti relativi e per il rilascio dei certificati di bordo libero; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile; Decreta: E' approvato il regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili che, firmato dal Ministro per la marina mercantile, e' allegato al presente decreto.
SARAGAT MORO - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 40. - GRECO
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 1
Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili Art. 1. Definizioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento: a) per legge s'intende la legge 5 giugno 1962, n. 616; b) per bordo libero s'intende la distanza misurata verticalmente sui fianchi della nave ed a meta' della sua lunghezza, dalla linea di riferimento alla linea di massimo carico, definite nell'art. 10; c) per ponte di bordo libero s'intende il piu' alto ponte completo nel quale tutte le aperture situate nelle zone esposte sono provviste dei mezzi di chiusura permanenti rispondenti alle prescrizioni degli articoli da 19 a 27. Nelle navi senza sovrastrutture e nelle navi con casseri il ponte di bordo libero e' il ponte completo piu' alto. In una nave con ponte di bordo libero discontinuo all'interno di sovrastrutture non completamente chiuse ovvero munite di mezzi di chiusura che non siano di classe 1ª si deve considerare come ponte di bordo libero la parte piu' bassa del ponte sotto il ponte della sovrastruttura; d) per meta' della lunghezza s'intende il punto di mezzo della lunghezza del galleggiamento di massimo carico estivo definito nell'art. 43; e) per sovrastruttura s'intende una struttura pontata, sul ponte di bordo libero, estesa per tutta la larghezza della nave. Un mezzo cassero, ossia un ponte rialzato, e' considerato come una sovrastruttura; f) per nave senza sovrastruttura si intende quella che non ha sovrastruttura sul ponte di bordo libero, le quali possono avere influenza sul calcolo del bordo libero.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 2
Art. 2. Campo d'applicazione del regolamento Le disposizioni del presente regolamento sono obbligatorie per le navi di cui all'art. 14 della legge. Per le navi, la cui chiglia e' stata impostata in data anteriore al 1 luglio 1932 resta in vigore la normativa gia' alle stesse applicabile. Le disposizioni stesse non sono obbligatorie per le navi destinate ad esercitare la navigazione nell'ambito di un porto e relative adiacenze ovvero in altri simili specchi di acqua, quali canali, estuari, lagune.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 3
Art. 3. Accertamenti e certificati In esecuzione a quanto prescritto dagli articoli 16 e 17 della legge, alla determinazione delle marche di bordo libero e delle scale di immersione, alla esecuzione degli accertamenti relativi al rilascio dei certificati di bordo libero, al controllo del tracciamento delle marche di bordo libero nonche' alla rettifica e verifica della posizione delle marche stesse provvede l'ente tecnico, definito dall'art. 3 lettera f) della legge, in base alle norme del presente regolamento.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 4
Art. 4. Certificati di bordo libero I certificati di bordo libero sono rilasciati dall'ente tecnico e debbono essere conformi ai modelli approvati dal Ministro per la marina mercantile. Il rilascio ed il rinnovo dei certificati di bordo libero devono essere annotati sul ruolo di equipaggio o sulla licenza a cura dell'autorita' marittima o, all'estero, dell'autorita' consolare.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 5
Art. 5. Validita' dei certificati La validita' dei certificati di bordo libero, comunque di durata non superiore a cinque anni, viene stabilita dall'ente tecnico che puo' limitarla a periodi inferiori qualora ricorrano particolari motivi.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 6
Art. 6. Rilascio dei certificati in porti esteri Al rilascio dei certificati di bordo libero nei porti esteri provvedono le rappresentanze all'estero dell'ente tecnico e, in mancanza, le autorita' locali su richiesta del Console.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 7
Art. 7. Disposizioni per le navi straniera In esecuzione a quanto prescritto dall'art. 18 della legge, gli accertamenti disposti dall'autorita' marittima ed il rilascio dei certificati di bordo libero alle navi straniere sono eseguiti dall'ente tecnico in base alle disposizioni del presente regolamento.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 8
Art. 8. Visite e controlli Ai fini del rilascio del certificato di bordo libero la nave deve essere sottoposta ad una visita iniziale nei modi prescritti dal presente regolamento. In conformita' a quanto prescritto dall'art. 16 della legge, la nave dev'essere sottoposta a visite periodiche per accertare che lo scafo e le sovrastrutture non abbiano avuto cambiamenti tali da compromettere il calcolo per la determinazione delle marche di bordo libero a suo tempo assegnate ed accertare altresi' il mantenimento delle condizioni di efficienza, riconosciute all'atto del rilascio del certificato, delle installazioni e dispositivi con particolare riguardo alla protezione delle aperture, ai parapetti, alle aperture per scarico d'acqua nei parapetti continui ed ai mezzi di accesso agli alloggi degli equipaggi. Le visite periodiche di cui al precedente comma debbono essere effettuate ogni dodici mesi con una tolleranza non superiore a cinque mesi. L'ente tecnico, su motivata richiesta dell'armatore, puo' ulteriormente protrarre tale termine fino al massimo di un anno, quando particolari circostanze lo giustifichino. La nave potra' essere sottoposta a visite occasionali ogni volta che l'autorita' marittima lo ritenga opportuno. L'autorita' marittima effettua i controlli di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge e dispone che l'ente tecnico effettui le verifiche di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge. L'ente tecnico effettua i controlli, le rettifiche, le verifiche e le visite periodiche di cui al comma primo, secondo e terzo dell'art. 17 della legge.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 9
Art. 9. Equivalenze Quando e' prescritto un determinato impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure e' stabilita una particolare sistemazione, puo' essere proposto, la sostituzione, qualsiasi altro impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o qualunque altra sistemazione di carattere equivalente. La proposta, corredata con gli elementi tecnici dev'essere fatta al Ministero della marina mercantile che, previ opportuni accertamenti tecnici, puo' riconoscere l'equivalenza ed autorizzare la sostituzione.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 10
Art. 10. Marche di bordo libero per le navi a propulsione meccanica Le marche di bordo libero per le navi a propulsione meccanica sono costituite da una linea di riferimento, da un disco e da linee complementari tracciate in base alle seguenti disposizioni (v, fig, n. 1). Linea di riferimento La linea di riferimento e' l'orlo superiore di una striscia orizzontale di 300 mm di lunghezza e 25 mm di altezza, segnata a meta' della lunghezza su entrambi i fianchi della nave. La linea di riferimento deve coincidere con l'intersezione del prolungamento della superficie superiore del fasciame (di legno o metallico) del ponte di bordo libero con la superficie esterna del fasciame dei fianchi. Se il ponte di bordo libero e' parzialmente coperto con tavolato alla meta' della lunghezza, la linea di riferimento deve coincidere con l'intersezione del prolungamento della superficie superiore del rivestimento del ponte del bordo libero a meta' della lunghezza con la superficie esterna dei fianchi (v. fig. n. 1). Disco Il disco di bordo libero e' una corona circolare di 300 mm di diametro esterno e 250 mm di diametro interno, attraversata da una striscia rettilinea orizzontale lunga 450 mm ed alta 25 mm il cui orlo superiore passa per il centro del disco. Il disco deve essere segnato a meta' della lunghezza sotto la linea di riferimento. Linee complementari Le marche complementari sono costituite da strisce orizzontali lunghe 230 mm ed alte 25 mm disposte perpendicolarmente ad una striscia verticale larga 25 mm tracciata 530 mm a proravia del centro del disco. Le marche di bordo libero in acqua dolce sono dirette verso poppa, le altre sono dirette verso prora. Le linee complementari impiegate sono le seguenti. Linea di carico estiva La linea di massimo carico estiva, in acqua di mare, e' indicata dall'orlo superiore della striscia orizzontale passante per il centro del disco ed altresi' dall'orlo superiore di una striscia segnata E. Linea di carico invernale La linea di massimo carico invernale, in acqua di mare, e' indicata dall'orlo superiore di una striscia segnata I. Linea di carico invernale Nord Atlantico La linea di massimo carico invernale Nord Atlantico, in acqua di mare, e' indicata dall'orlo superiore di una striscia segnata INA. Linea di carico tropicale La linea di massimo carico tropicale, in acqua di mare, e' indicata dall'orlo superiore di una striscia segnata T. Linea di carico in acqua dolce La linea di massimo carico estiva, in acqua dolce, e' indicata dall'orlo superiore di una striscia segnata AD. La differenza tra la linea di massimo carico estiva in acqua dolce e la linea di massimo carico estiva in acqua di mare, rappresenta la correzione da farsi per la linea di massimo carico in acqua dolce relativamente alle altre linee di massimo carico in acqua di mare. Quando una nave che compie viaggi marittimi naviga in fiume o in acque interne, e' permesso di aumentare l'immersione corrispondente al peso del combustibile ecc., che si deve consumare nel tratto fra il punto di partenza ed il mare libero. Linea di carico tropicale in acqua dolce La linea di massimo carico tropicale, in acqua dolce, e' indicata dall'orlo superiore della striscia ADT.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 11
Art. 11. Marche di bordo libero per le navi a vela Le marche di bordo libero per le navi a vela sono costituite dalla linea di riferimento, dal disco e dalla linea invernale Nord Atlantico prescritti dall'art. 10 nonche' da una linea di massimo carico in acqua dolce indicata dall'orlo superiore di una striscia segnata AD (v. fig. n. 2).
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 12
Art. 12. Marche di bordo libero per le navi a propulsione meccanica che trasportano legname sopra i ponti scoperti (v. fig. n. 3) Per le navi a propulsione meccanica alle quali vengono assegnate le linee di massimo carico per il trasporto di legnami sopra i ponti scoperti secondo le disposizioni della parte V del presente regolamento, si devono segnare, in aggiunta alle marche di cui all'art. 10, le seguenti strisce orizzontali, lunghe 230 mm e alte 25 mm disposte perpendicolarmente ad una striscia verticale larga 25 mm tracciata 530 mm a poppavia del centro disco, le quali indicano le immersioni di massimo carico per il trasporto di legname nelle varie circostanze e stagioni. Linea di carico estiva La linea di massimo carico estiva in acqua di mare per il trasporto di legname sopra i ponti scoperti, e' indicata dallo orlo superiore di una striscia segnata EL. Linea di carico invernale La linea di massimo carico invernale in acqua di mare per il trasporto di legname sopra i ponti scoperti, e' indicata dall'orlo superiore di una striscia segnata II. Linea di carico invernale Nord Atlantico La linea di massimo carico in acqua di mare per l'inverno Nord Atlantico per il trasporto di legname sopra ponti scoperti, e' indicata dall'orlo superiore di una striscia segnata INAL. Linea di carico tropicale La linea di massimo carico tropicale in acqua di mare per il trasporto di legname sopra ponti scoperti, e' indicata dallo orlo superiore di una striscia segnata TL. Linea di carico in acqua dolce La linea di massimo carico estiva in acqua dolce per il trasporto di legname sopra ponti scoperti, e' indicata dall'orlo superiore di una striscia segnata ADL. La distanza fra le linee ADL ed EL puo' essere assunta come aumento di immersione in acqua dolce per le linee corrispondenti all'inverno ed inverno Nord Atlantico. Linea di carico tropicale in acqua dolce La linea di massimo carico tropicale in acqua dolce per il trasporto di legname sopra ponti scoperti, e' indicata dall'orlo superiore di una linea segnata ADTL.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 13
Art. 13. Marche di bordo libero per le navi cisterna e le navi di tipo speciale Ogni nave cisterna cui sia assegnato il bordo libero di nave cisterna secondo le norme della parte VII del presente regolamento ed ogni nave di tipo speciale cui sia assegnato il bordo libero secondo le norme della parte VIII del presente regolamento, deve essere marcata secondo le prescrizioni dell'art. 10, segnando sempre la linea dell'inverno Nord Atlantico, qualunque sia la lunghezza della nave.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 14
Art. 14. Marche di bordo libero per le navi che esercitano la navigazione in zone riparate (v. fig. n. 4) Per le navi adibite a viaggi nazionali in zone riparate ed ammesse a beneficiare delle disposizioni di cui alla parte IX del presente regolamento mentre la linea di riferimento e le linee complementari sono tracciate come prescritto dall'art. 10, il disco e' sostituito da una figura di forma quadrata avente lato esterno 250 mm e lato interno 200 mm, attraversata da una striscia rettilinea orizzontale lunga 450 mm ed alta 25 mm il cui orlo superiore passa per il centro della figura.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 15
Art. 15. Marca di bordo libero ausiliaria per le navi con differenza di immersione Qualora la nave, per speciali esigenze di traffico, debba navigare con sensibile differenza di immersione, e conseguentemente il bordo libero, sia determinato in base a tale assetto sara' assegnata in aggiunta alla marca di bordo libero a un quarto della lunghezza della nave da prora, un'altra marca in modo da individuare, insieme alla marca regolamentare segnata al mezzo, il galleggiamento di massimo carico quando la chiglia e' inclinata. La presenza di tale marca ausiliaria di bordo libero dovra' risultare dal relativo certificato.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 16
Art. 16. Particolari delle marche Al di sopra della striscia orizzontale passante per il centro del disco o del quadrato ed a fianco del disco o del quadrato stesso da tutte e due le parti di esso, deve essere segnata la sigla dell'ente tecnico (RI) con lettere alte circa 115 mm. e larghe 75 mm. Il disco o il quadrato, le linee complementari e le lettere devono essere dipinte in bianco o giallo su fondo scuro, od in nero su fondo chiaro. Esse devono essere accuratamente incise o bulinate sui fianchi delle navi a scafo di ferro o di acciaio. Sui fianchi delle navi a scafo di legno le marche devono essere incise sino alla profondita' di almeno 3 mm. Le marche devono essere ben visibili e per cio', se occorre, si devono provvedere speciali accorgimenti.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 17
Art. 17. Scale delle immersioni Oltre alle marche di bordo libero ogni nave dovra' portare segnate sulla ruota di prora e sul dritto del timone - o sul dritto delle eliche nel caso di navi senza dritto del timone - le scale delle immersioni dal sottochiglia, in decimetri da un lato, in piedi Inglesi dall'altro. La marcatura deve essere eseguita con cifre alte 1 dm. oppure 6 pollici intercalate con spazi di uguale altezza. I numeri indicanti i piedi devono essere in cifre romane, quelli indicanti i decimetri in cifre arabe. Essi devono essere accuratamente incisi o bulinati e dipinti in bianco o giallo su fondo scuro o in nero su fondo chiaro.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 18
Art. 18. Generalita' Le linee di carico possono essere assegnate a condizione che la nave sia di costruzione robusta, che le aperture ubicate nel ponte di bordo libero, nel ponte delle sovrastrutture e nei fianchi siano efficacemente chiuse e che sia assicurata la protezione delle persone comunque imbarcate. Il comandante deve accertarsi, prima della partenza e durante la navigazione, che la natura e lo stivaggio del carico, della zavorra ecc. sono tali da assicurare alla nave una sufficiente stabilita'.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 19
Art. 19. Aperture per boccaporte da carico e per altre boccaporte non protette da sovrastrutture La struttura e la sistemazione delle boccaporte da carico e di altre aperture nelle zone esposte nel ponte di bordo libero e nei ponti delle sovrastrutture deve essere almeno equivalente alla struttura regolamentare di cui agli articoli da 20 a 27.
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili-art. 20
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