LEGGE 9 luglio 1967, n. 582
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1970. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1967 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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