LEGGE 13 luglio 1967, n. 584

Type Legge
Publication 1967-07-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Chiunque ceda il suo sangue per trasfusione dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno del salasso.

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