LEGGE 19 luglio 1967, n. 587

Type Legge
Publication 1967-07-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 (secondo comma) del Codice civile sono posti a carico dello Stato le spese sostenute dai commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge o dall'autorità governativa di vigilanza nonchè i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano per totale mancanza di attivo. Quando nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi predetti è posta a carico dello Stato la differenza necessaria.

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