LEGGE 9 luglio 1967, n. 590

Type Legge
Publication 1967-07-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nelle campagne di commercializzazione 1965-1966 e 1966-1967 alle vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico si applica, entro il limite massimo di quintali 420 mila, il prezzo di lire 5.622,525 a quintale per "merce resa tale e quale franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa".

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