DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1967, n. 595

Type DPR
Publication 1967-04-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 11 dicembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 30 dicembre 1957, con il quale e' stato approvato il "Piano regolatore telegrafico nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 3 giugno 1963, con il quale e' stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 1 aprile 1965, con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio diretto tra utenti telegrafici nell'interno della Repubblica;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La voce 2 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, e' sostituita dalla seguente: "Voce 2) Tariffe per comunicazioni telex da o per i posti pubblici. Per le comunicazioni di qualsiasi durata da o per i posti pubblici telex sono dovute, oltre alle normali tariffe telex nazionali od internazionali, le seguenti sopratasse: per ogni comunicazione telex in partenza............... L. 250 per ogni comunicazione telex in arrivo................. " 250 supplemento per la prestazione dello operatore per ogni comunicazione.............................................. " 250 per l'uso del perforatore dell'Amministrazione P.T. per ogni comunicazione......................................... " 250 supplemento per la perforazione eseguita dall'opera- tore dell'Amministrazione P.T. per ogni comunicazione...... " 250".

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1967

Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 53. - GRECO

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