LEGGE 4 luglio 1967, n. 596

Type Legge
Publication 1967-07-04
Ultimo aggiornamento 1967-08-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico L'Ente autonomo del porto di Napoli provvede ai servizi di illuminazione portuale nonchè alla pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali. Per l'espletamento di tali servizi il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente portuale un contributo annuale nella misura riconosciuta congrua e necessaria dal Ministero medesimo in base al preventivo presentato dall'Ente portuale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1967 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - NATALI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE

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