DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967, n. 601

Type DPR
Publication 1967-05-30
Ultimo aggiornamento 1971-12-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519;

Ritenuta la necessita' di provvedere - per alcuni prodotti commestibili salati per i quali e' concessa, quando sono esportati, la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale - a determinare sia la misura unitaria di tale restituzione che il quantitativo di sale mediamente impiegato o contenuto nei prodotti stessi, sul quale la restituzione va calcolata;

Ritenuta l'opportunita' di precisare altresi' la misura dell'imposta di consumo stabilita con la legge 13 luglio 1965, n. 825, da applicare ad alcuni prodotti commestibili contenenti sale;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

((Per i prodotti commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, la parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale ammessa alla restituzione e' determinata nelle seguenti misure unitarie: a) per le carni salate, i prodotti del suolo commestibili salati, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, il burro salato, la ricotta salata e i formaggi......... L. 33,30 al kg. b) per i pesci salati............. " 3,33 "))

Art. 2

Le quantita' di sale (tenori salini) da prendersi come base per il calcolo della restituzione di cui al precedente articolo, sono stabilite nella seguente tabella: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((1)) La determinazione del cloruro sodico contenuto nelle singole partite, presentate all'esportazione, di estratti carne o di vegetali, di brodi condensati salati, di minestre preparate, di condimenti per brodi e per minestre, di conserve di pomodoro e di altre sostanze alimentari formate da impasti o soluzioni omogenee, nonche' di varieta' di pesci e di prodotti del suolo commestibili non previsti dalla presente tabella, e' affidata ai Laboratori chimici delle dogane.((1))

Art. 3

((Per le carni salate ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio e' dovuta l'imposta di consumo sul sale contenuto nella stessa misura stabilita al precedente art. 1 e determinata in base al tenore salino di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 luglio 1942, n. 907.))

Art. 4

((Sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per brodi e per minestre prodotti col metodo idrolitico e' dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, nella misura di L. 33,30 al chilogrammo.))

Art. 5

((Sul sale introdotto nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio direttamente dagli esercenti le industrie della salagione dei pesci, delle budella e della preparazione del presame o caglio, ai sensi dello art. 7 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' dovuta, in relazione all'agevolazione concessa per queste industrie dall'art. 3 della legge 5 luglio 1966, n. 519, l'imposta di consumo nelle seguenti misure: industrie della salagio- ne dei pesci e delle bu- della.................... L. 3,33 al kg. di sale comune industrie della prepara- zione del presame o ca- glio..................... " 33,30 " " raffinato))

Art. 6

Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433; il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006; il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 427; il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1957, n. 1202; il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1008; il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1009.

SARAGAT MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato

alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1967 Atti del

Governo, registro n. 212, foglio n. 63. - GRECO

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