LEGGE 21 luglio 1967, n. 618
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 750, sono rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 10 gennaio 1966: Gruppo 1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000 Gruppo 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 95.000 Gruppo 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 78.000
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