LEGGE 27 luglio 1967, n. 620

Type Legge
Publication 1967-07-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società "Stabilimenti Navali S.p.A. Taranto", già "Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto", un contributo di lire 1 miliardo e 500 milioni per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio, la cui capacità di sollevamento non dovrà essere inferiore a 32.000 tonnellate, subordinatamente alla presentazione da parte della Società stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovrà essere rilasciato da apposita Commissione nominata da detto Ministero.

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