LEGGE 27 luglio 1967, n. 621

Type Legge
Publication 1967-07-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè agli ufficiali della carriera esecutiva degli Uffici locali dell'Amministrazione stessa, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato ai sensi del quinto e ottavo comma dell'articolo 10 della legge 2 marzo 1963, n. 307, che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto con decorrenza 1 luglio 1967 - per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale - un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura: Uffici locali di gruppo E che, ai sensi degli articoli 11 e 69 della legge 2 marzo 1963, n. 307, hanno un punteggio superiore a 1250, ore 2; Uffici locali di gruppo D, ore 3; Uffici locali di gruppo C, ore 4; Uffici locali di gruppo B e A, ore 5. I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e più impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della mancanza di unità rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di II classe. Al personale previsto dalla presente legge, per la sostituzione delle unità mancanti all'assegno, non si applica il disposto dell'articolo 10, comma primo, della legge 27 maggio 1961, n. 465.

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