LEGGE 27 luglio 1967, n. 622

Type Legge
Publication 1967-07-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti: 1) abbiano, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti; 2) non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo interesse degli associati; 3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando la ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto; 4) siano costituite con atto pubblico; 5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione, e siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attività. La partecipazione alla organizzazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti alla organizzazione. Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata che abbiano la disponibilità del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.