LEGGE 27 luglio 1967, n. 632

Type Legge
Publication 1967-07-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 90.000.000.000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 45 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

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