LEGGE 27 luglio 1967, n. 632
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 90.000.000.000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 45 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.
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