LEGGE 27 luglio 1967, n. 633
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il disposto dell'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, confermato dall'articolo 5, comma secondo, della legge 9 gennaio 1956, n. 24, è esteso alle Società di navigazione aerea costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI, esercenti, in forza di concessione accordata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, servizi di trasporto aereo di linea interni e internazionali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 luglio 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO - PRETI - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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