LEGGE 27 luglio 1967, n. 634
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al proprio personale compensi incentivi ai fini di produttività aziendale per l'importo di lire 3.200 milioni in relazione allo aumento di produttività aziendale conseguito nel 1966. I criteri di erogazione e le misure dei compensi incettivi individuali saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.