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LEGGE 27 luglio 1967, n. 635

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la ricostruzione, a cura del Ministero dei trasporti e della aviazione civile (Ferrovie dello Stato), della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici, in territorio italiano e francese. La somma indicata nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) in ragione di: 1 miliardo nell'esercizio 1966, 2 miliardi nell'esercizio 1967 e 2 miliardi nell'esercizio 1968. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ferrovie dello Stato) è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 5 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.