LEGGE 27 luglio 1967, n. 636
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'assegno di operosità previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni, è corrisposto nel mese di luglio di ogni anno con riferimento al precedente periodo 1 luglio 30 giugno. L'assegno di operosità è esteso al personale dei nuclei di polizia postelegrafonica sulla base dell'equiparazione stabilita dalla tabella D) allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465. Nel primo anno di attuazione della presente legge l'assegno di operosità di cui ai precedenti commi è attribuito in relazione al periodo 1 gennaio-30 giugno, e in ogni caso in misura non superiore alla metà di quella massima prevista dalle disposizioni richiamate nel primo comma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 luglio 1967 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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