DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 640
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
nella misura del 5 per cento (e, cioe', in numero di otto) per le esigenze delle Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioe' in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti;
nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioe' in numero di dieci), per l'assegnazione alle Facolta' e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
per la restante parte (e cioe' in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le Facolta' e Scuole per il normale incremento degli organici;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372, che all'art. 1 ha ripartito fra le Facolta' e Scuole ottantasette posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti per lo anno accademico 1967-68 dall'art. 1 della citata legge n. 62;
Veduto, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 372, con il quale si faceva riserva di ripartire, con successivo provvedimento, i rimanenti sessantatre posti di professore universitario di ruolo;
Veduta la motivata richiesta della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma, formulata con riferimento ai singoli corsi di laurea e corredata dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Con effetto dall'anno accademico 1967-68 viene assegnato alla Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma un posto di professore universitario di ruolo dei sessantatre non ripartiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 372.
Art. 2
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 saranno assegnati con successivo provvedimento.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 80. - GRECO
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