LEGGE 27 luglio 1967, n. 652
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il quarto comma dell'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente: "Oltre quanto previsto dal precedente secondo comma per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere: 1) titolo di studio di licenza elementare; 2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 23; tale limite massimo di età è elevato a 45 anni per i reggenti ed i sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge, per quelli iscritti negli elenchi suddetti ai sensi dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, nonchè per coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, servizio di procacciato, di scambio e guardapprodi con obbligazione personale". L'ultimo comma del medesimo articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente: "L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare: a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, nonchè a coloro che abbiano svolto per almeno un anno servizio di procacciato, di scambio e di guardapprodi con obbligazione personale; b) il venti per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nell'elenco, nonchè ai prestatori d'opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.