LEGGE 28 luglio 1967, n. 653
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È prorogato di due anni il periodo di preammortamento dei mutui concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore delle aziende agricola per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56. È del pari prorogato per altri due anni il periodo di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente. Il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.
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