LEGGE 28 luglio 1967, n. 654
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani.
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