LEGGE 6 agosto 1967, n. 655
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le quantità di zucchero - espresse in quintali netti di zucchero bianco - di produzione della campagna 1967-68, che possono essere collocate dai produttori sul mercato interno della Comunità sono le seguenti: a) quantità collocabili a partire dal 1 luglio 1967: quintali 12.300.000; b) quantità collocabili a partire dal 10 luglio 1968: quintali 620.000. La ripartizione di detti quantitativi di zucchero tra le imprese saccarifere da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le finanze, deve essere attuata tenendo conto: a) delle quote di base relative alla produzione di zucchero ottenute mediamente negli anni dal 1961 al 1966 rapportata a complessivi quintali 12.210.302, compreso un quantitativo massimo producibile di quintali 500.000 di zucchero da melasso; b) delle esigenze delle zone agricole colpite da avversità alluvionali nell'autunno del 1966, riservando agli zuccherifici ubicati in tali zone un quantitativo di quintali 124.000; c) degli investimenti a barbabietola a semina autunnale, riservando agli zuccherifici delle relative zone un quantitativo di quintali 124.000; d) delle particolari necessità ambientali per il consolidamento della bieticoltura in zone di differenziato ed elevato interesse agronomico, realizzabile mediante la valorizzazione della dimensione e della funzionalità di zuccherifici locali, per un quantitativo di quintali 461.698.
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