DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 656
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 17 maggio 1928, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1928, al registro n. 15, foglio n. 298, col quale fu riconosciuto, ai sensi del regio decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio d'irrigazione Canale del Littorio, con sede in Chieti; Visto il regio decreto 18 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1933, al registro n. 11, foglio n. 380, col quale fu modificato il comprensorio consortile, riducendone la superficie complessiva da ha. 3845 ad ettari 3205.56; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1933, numero 3674, col quale il comprensorio del suindicato Consorzio fu incluso fra i comprensori di bonifica, a norma dell'art. 107 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1948, n. 1566, col quale venne modificata la denominazione del suindicato Consorzio in "Consorzio di bonifica e d'irrigazione in destra Pescara"; Vista la domanda in data 16 marzo 1959, con la quale detto Consorzio di bonifica ha chiesto l'ampliamento dei propri confini territoriali su una zona limitrofa ricadente nei comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Casalincontrada, Pescara e Manoppello, dell'estensione complessiva di ha. 2.133; Ritenuto che la richiesta del Consorzio, previa classifica della zona d'ampliamento in comprensorio di bonifica di 2ª categoria, e' giustificata dalla necessita' di costituire una organica unita' territoriale interessata ad un programma altrettanto organico di opere di bonifica idraulica, d'irrigazione e di trasformazione fondiaria; Visti, di proposito: il parere del Comitato tecnico provinciale per la bonifica di Chieti del 6 dicembre 1961; il parere dell'ispettore compartimentale agrario di Pescara del 5 dicembre 1962, n. 15611; il parere dell'ispettore generale del Genio civile addetto presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila del 20 dicembre 1962, n. 1188; il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura in data 20 novembre 1963; Visto l'art. 3 del testo unico delle norme sulla bonifica approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215; Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere alla classifica della zona oggetto del richiesto ampliamento, dell'estensione di ha. 2133, sulla base della corografia predisposta dal Consorzio e distinta con coloritura rossa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per il tesoro e col ministro per i lavori pubblici; Decreta: La zona limitrofa al territorio del Consorzio di bonifica e irrigazione in destra Pescara e ricadente nei comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Casalincontrada, Pescara e Manoppello e dell'estensione di ha. 2133, e' classificata, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 21 categoria sulla base della corografia in scala 1: 100.000 che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.
SARAGAT RESTIVO - COLOMBO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 92. - GRECO
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