LEGGE 27 luglio 1967, n. 658
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara
La Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le norme contenute nella presente legge, in favore degli iscritti alle Gestioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, il trattamento dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o indennità negli speciali casi previsti dalle disposizioni che seguono.
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