LEGGE 27 luglio 1967, n. 659
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo dello Stato per l'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'articolo 1, lettera b), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, è aumentato di lire 500 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi successivi.
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