DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1967, n. 663
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 8, 19 e 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1966, n. 1351;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, e 5 dicembre 1966, n. 1351, le voci dal n. 1 al n. 17 sono sostituite dalle seguenti: 1. - Lettere: fino a 20 grammi................................... L. 50 da oltre 20 grammi fino a 100 grammi............... L. 100 da oltre 100 grammi fino a 250 grammi.............. L. 300 da oltre 250 grammi fino a 500 grammi.............. L. 600 da oltre 500 grammi fino a 1.000 grammi............ L. 1.500 da oltre 1.000 grammi fino a 2.000 grammi.......... L. 2.000 Lettere a tariffa ridotta: meta della tariffa della lettera. 2. - Biglietti postali: la tassa di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 20 grammi, di L. 5. 3. - Cartoline di Stato e dell'industria privata: a) semplici........................................ L. 40 a tariffa ridotta............................... L. 20 b) con risposta pagata............................. L. 80 4. Carte manoscritte: per i primi 250 grammi............................. L. 125 per ogni 50 grammi o frazione, successivi.......... L. 25 5. - Cartoline illustrate: con la sola firma o con non piu di 5 parole di convenevoli, data e firma del mittente................ L. 25 6. - Biglietti da visita: con non piu di 5 parole di convenevoli............. L. 25 7. - Stampe augurali: a) contenenti convenevoli redatti interamente a stampa................................................ L. 25 b) contenenti convenevoli manoscritti, espressi con un massimo di 5 parole................................ L. 25 8. - Fatture commerciali: aventi i requisiti stabiliti dal regolamento....... L. 40 9. - Partecipazioni di nascita, morte, matrimoni e simili a stampa.................................. L. 25 10.- Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico sindacale o culturale............................ L. 6 11.- Stampe periodiche spedite in abbonamento: gruppo 1°: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti: per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 0,30 per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 0,20 gruppo 1° bis: periodici pubblicati almeno una volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani: per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 0,50 per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 0,30 gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni: per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 1,25 per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 0,75 gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano una volta al mese: per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 3 per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 1,50 gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicita almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicita purche escano almeno una volta per semestre: per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 8 per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 5 Le stampe periodiche dei primi tre gruppi e del gruppo 1° bis contenenti pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate - anche se non numerate o numerate a parte - od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico, vanno sottoposte ad una tariffa pari a quella prevista per i porti successivi al primo per le stampe periodiche di 4° gruppo. La percentuale della pubblicita' deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni. Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso. 12.- Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole e fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi: per ciascun oggetto: per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 5 Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P. 13.- Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano e cedole di commissioni librarie: per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 25 13-bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro e filo: per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 25 14.- Dichiarazioni di spedizione rilasciate alle Case editrici e librarie circa il numero dei pieghi presentati per l'inoltro in via ordinaria e a tariffa ridotta: diritto fisso per ogni piego..................... L. 10 15.- Campioni di merci: per i primi 100 grammi........................... L. 50 per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 25 16.- Pacchetti postali: per i primi 250 grammi........................... L. 150 per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 25 17.- Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze affrancate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione.................... L. 50
Art. 2
Le voci n. 29, 34, 38, 51 e 55 della Tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, e 5 dicembre 1966, n. 1351, sono sostituite dalle seguenti: 29.- Soprattassa di trasporto aereo: a) L.C. - (Lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento): per ogni 5 grammi o frazione..................... L. 10 b) A.O. - (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.): per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 10 c) Pacchi: fino a 1.000 grammi.............................. L. 220 per ogni 500 grammi o frazione in piu'............ L. 110 Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali e quelli voluminosi sino a 20 kg. I pacchi inviati per via aerea fino a 10 kg. sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 180. Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria. 34. - Pacchi postali: Pacchi ordinari: a) normali: fino a 1 kg.............. L. 460 da oltre 1 kg. fino a 2 kg.............. L. 520 da oltre 2 kg. fino a 3 kg.............. L. 580 da oltre 3 kg. fino a 4 kg.............. L. 640 da oltre 4 kg. fino a 5 kg.............. L. 700 da oltre 5 kg. fino a 6 kg.............. L. 760 da oltre 6 kg. fino a 7 kg.............. L. 820 da oltre 7 kg. fino a 8 kg.............. L. 880 da oltre 8 kg. fino a 9 kg.............. L. 940 da oltre 9 kg. fino a 10 kg.............. L. 1.000 da oltre 10 kg. fino a 11 kg.............. L. 1.040 da oltre 11 kg. fino a 12 kg.............. L. 1.080 da oltre 12 kg. fino a 13 kg.............. L. 1.120 da oltre 13 kg. fino a 14 kg.............. L. 1.160 da oltre 14 kg. fino a 15 kg.............. L. 1.200 da oltre 15 kg. fino a 16 kg.............. L. 1.240 da oltre 16 kg. fino a 17 kg.............. L. 1.280 da oltre 17 kg. fino a 18 kg.............. L. 1.320 da oltre 18 kg. fino a 19 kg.............. L. 1.360 da oltre 19 kg. fino a 20 kg.............. L. 1.400 b) voluminosi: tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 50 %; c) ingombranti: tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 100 %. 38.- Corrispettivi per concessioni di servizi: a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella loro localita di provenienza: per ogni oggetto.......................... L. 35 b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri: per ogni oggetto.......................... L. 35 c) diritto che deve essere corrisposto alla Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.: per ogni pacco o collo fino a 1 kg........ L. 80 per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg.. L. 150 per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg....... L. 220 per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg...... L. 290 51 - Avviso di ricevimento o di pagamento....... L. 40 55 - Tassa per conoscere l'esito di titolipostali................................... L. 80
Art. 3
Alla rubrica "Limiti di peso" della tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351, le voci n. 7 e n. 8 sono sostituite dalle seguenti: 7. - Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie, gr. 15; 8. - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa o contenenti non piu' di cinque parole di convenevoli manoscritti e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc., gr. 20.
Art. 4
Alla rubrica "Dimensioni massime" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351, le voci n. 4, 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti: 4. - Cartoline illustrate, biglietti da visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie, cm. 15 x 10,5. Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purche' siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilite. 5. - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa o manoscritti espressi con un massimo di cinque parole e partecipazioni, cm. 23,5 x 12. Tolleranza in piu' mm. 2. 6. - Campioni, pacchetti postali: cm. 45 x 20 x 10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza, con cm. 15 di diametro. In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purche' la relativa somma non risulti rispettivamente superiore ai cm. 75 e cm. 60.
Art. 5
Alla rubrica "Dimensioni minime" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351, il paragrafo a) e' sostituito dal seguente: a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore ai cm. 10 x 7.
Art. 6
Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, le voci nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 12 sono sostituite dalle seguenti:
1.- Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento, con un minimo di 16 parole..................................... L. 600 per ogni parola in piu'........................... L. 25
2.- Telegrammi urgenti, privati e di Stato ap agamento con un minimo di 16 parole....................... L. 1.200 per ogni parola in piu'........................... L. 50
3.- Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa fissa................................................. L. 600 per ogni parola aggiunta dal mittente............ L. 25
4.- Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa fissa................................................. L. 1.200 per ogni parola aggiunta dal mittente............ L. 50
Art. 7
Alla tabella n. 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, e' aggiunta la seguente voce: 3-bis. - Radiofototelegrammi scambiati fra le navi straniere in navigazione e l'Italia tramite il Centro Radio Nazionale P.T.: Medit. Oceano F/oro F/oro - - Radiofototelegrammi: formato cm. 18 x 9,9 tassa di bordo................... -- - tassa costiera................... 14,00 28,00 tassa terrestre: tassa telegrafica................ 10,00 10,00 tassa di prosecuzione............ 12,00 12,00 ------- ------ Totale... 36,00 50,00 ------- ------ L... 7.990 11.100 Radiofototelegrammi: formato cm. 18 x 13,2 tassa di bordo................... -- - tassa costiera................... 17,50 35,00 tassa terrestre: tassa telegrafica................ 10,00 10,00 tassa di prosecuzione............ 12,00 12,00 ------- ------ Totale... 39,50 57,00 ------- ------ L... 8.770 12.650 Radiofototelegrammi: formato cm. 18 x 16,5 tassa di bordo................... -- - tassa costiera................... 21,00 42,00 tassa terrestre: tassa telegrafica................ 10,00 10,00 tassa di prosecuzione............ 12,00 12,00 ------- ------ Totale... 43,00 64,00 ------- ------ L... 9.550 14.210 Radiofototelegrammi: formato cm. 18 x 19,8 tassa di bordo................... -- - tassa costiera................... 24,50 49,00 tassa terrestre: tassa telegrafica................ 10,00 10,00 tassa di prosecuzione............ 12,00 12,00 ------- ------ Totale... 46,50 71,00 ------- ------ L...10.320 15.760
Art. 8
Il presente decreto entra in vigore il 16 agosto 1967.
SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 105. - GRECO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.