LEGGE 27 luglio 1967, n. 668
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1
È attribuita all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza a provvedere alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui essa debba assumere la gestione e la cui costruzione non sia stata già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.