LEGGE 4 luglio 1967, n. 676
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958: a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958; b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958; c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed agli Accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente all'articolo 18 della Convenzione ed agli articoli 6 dell'Accordo sub b) e 13 dell'Accordo sub c).
Art. 3
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria occorrenti per l'applicazione degli Accordi menzionati nell'articolo 1, stabilendo inoltre i compiti delle singole Amministrazioni nella esecuzione delle disposizioni di detti Accordi e le norme di carattere procedurale relative.
SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - PRETI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione Parigi
Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' Industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a l'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958. (Lisbona, 31 ottobre 1958). CONVENTION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DU 20 MARS 1883 REVISEE X BRUXELLES LE 14 DECEMBRE 1960, A WASHINGTON LE 2 JUIN 1911, A LA HAYE LE 6 NOVEMBRE 1925, X LONDRES LE 2 JUIN 1934 ET A LISBONNE LE 31 OCTOBRE 1958 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo Madrid
Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891 riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a l'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958. (Lisbona, 31 ottobre 1958). ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT LA REPRESSION DES INDICATIONS DE PROVENANCE FAUSSES OU FALLACIEUSES DU 14 AVRIL 1891 REVISE' A WASHINGTON LE 2 JUIN 1911, A LA HAYE LE 6 NOVEMBRE 1925, A LONDRES LE 2 JUIN 1934 ET A LISBONNE LE 31 OCTOBRE 1958. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo Lisbona
Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione Internazionale delle denominazioni di origine e relativo regolamento di esecuzione. (Lisbona, 31 ottobre 1958). ARRANGEMENT DE LISBONNE CONCERNANT LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET LEUR ENREGISTREMENT INTERNATIONAL. Parte di provvedimento in formato grafico
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