LEGGE 6 agosto 1967, n. 687
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell'articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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