LEGGE 6 agosto 1967, n. 688
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'importo di 150 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211. Il suddetto importo di 150 miliardi sarà destinato: a) per miliardi 110 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile; b) per miliardi 40 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti fissi e delle attrezzature di esercizio.
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