LEGGE 6 agosto 1967, n. 691

Type Legge
Publication 1967-08-06
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 1029, nonchè dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato ed integrato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, il trasferimento di proprietà degli alloggi, costruiti a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, assegnati con patto di futura vendita e riscatto e andati distrutti nella catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, si deve ritenere avvenuto, alla predetta data, quando l'assegnatario dimostri di aver versato almeno il 50 per cento del valore dell'alloggio e siano trascorsi 10 anni dall'inizio della locazione. Gli enti costruttori previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni sono autorizzati alla stipulazione dei contratti di compravendita degli alloggi con effetto dalla data dei predetti adempimenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.