LEGGE 6 agosto 1967, n. 697
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le tabelle A, B ed E, annesse alla legge 13 luglio 1965, 825, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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