LEGGE 14 luglio 1967, n. 717
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia: Scambio di Note per la proroga dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato a Belgrado il 25 agosto 1965; Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 5 novembre 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Note e all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente alle clausole finali delle Note e all'articolo 17 dell'Accordo.
Art. 3
All'onere di lire 257.142.860 relativo al periodo 1 settembre-31 dicembre 1965 e all'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1966, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. L'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1967 sara' fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Note verbale
N. 4378 NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del suo Governo ha l'onore di confermare che nei colloqui condotti tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri e' stata raggiunta la seguente intesa: La validita' dell'Accordo concluso il 20 novembre 1958 tra il Governo della R.S.F.J. ed il Governo della Repubblica italiana sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che e' stato prorogato l'ultima volta fino al 31 agosto 1965 con lo Scambio di Note tra la Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri del 16 maggio 1964, viene prorogato fino al 28 febbraio 1966. A titolo di canone per la pesca del suddetto periodo, il Governo della Repubblica italiana paghera' al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Lit. 385.714.290 al piu' tardi entro il 1 giugno 1966. Per il pagamento di cui all'art. 3 dell'Accordo valgono le disposizioni della lettera n. 2. E' stata anche raggiunta l'intesa che le trattative per la conclusione del nuovo Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave siano condotte al piu' tardi entro la fine del 1965. L'Ambasciata d'Italia prega il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri di confermare il soprariportato testo dell'intesa raggiunta, dopodiche' la presente Nota con la risposta di conferma del Segretariato per gli Affari Esteri verra' considerato come un Accordo fra i due Governi, che entrera' in vigore dopo la ratifica, ossia subito dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi dei due Paesi e che fino alla entrata in vigore verra' provvisoriamente applicato a partire dal 1 settembre 1965. L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri l'espressione del suo profondo rispetto. Belgrado, 25 agosto 1965 Al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia BELGRADO -------------------------------------------- (Traduzione) NOTA VERBALE Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica italiana ed ha l'onore di assicurare ricevuta della Nota Verbale n. 4378 del 25 agosto 1965 che suona come segue: "L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del suo Governo ha l'onore di confermare che nei colloqui condotti tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri e' stata raggiunta la seguente intesa: La validita' dell'Accordo concluso il 20 novembre 1958 tra il Governo della R. S. F. J. ed il Governo della Repubblica italiana sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che e' stato prorogato l'ultima volta fino al 31 agosto 1965 con lo scambio di Note tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri del 16 maggio 1964, viene prorogato fino al 28 febbraio 1966. A titolo di canone per la spesa nel suddetto periodo, il Governo della Repubblica italiana paghera' al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Lit. 385.714.290 al piu' tardi entro il 1 giugno 1966. Per il pagamento di cui all'art. 3 dell'Accordo valgono le disposizioni della lettera n. 2. E' stata anche raggiunta l'intesa che le trattative per la conclusione del nuovo Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave siano condotte al piu' tardi entro la fine del 1965. L'Ambasciata d'Italia prega il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri di confermare il soprariportato testo dell'intesa raggiunta, dopodiche' la presente Nota con la risposta di conferma del Segretariato per gli Affari Esteri verra' considerato un Accordo fra i due Governi, che entrera' in vigore dopo la ratifica, ossia subito dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi dei due Paesi e che fino all'entrata in vigore verra' provvisoriamente applicato a partire dal 1 settembre 1965". Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri, su istruzioni del suo Governo, ha l'onore di confermare di essere d'accordo con quanto e' stato sopra esposto. Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri coglie anche questa occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica italiana i sensi del suo profondo rispetto. Belgrado, 25 agosto 1965 All'Ambasciata della Repubblica italiana. - BELGRADO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
Accordo-art. 1
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque Jugoslave. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato gia' cosi' felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo attraverso i loro rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati: Articolo 1 Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia permettera' alle navi da pesca italiane di pescare con reti a strascico nelle acque jugoslave: a) nella regione dell'isola Dugi Otok: nella zona delimitata dal rilevamento 500 del faro di Velirat e dal rilevamento 50 gradi del punto trigonometrico 149 (Murovnjak), a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa dell'isola suddetta verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, IV V): Parte di provvedimento in formato grafico b) nella regione delle isole Jabuka-Kamik: nella zona confinante ad Est con il meridiano che passa attraverso l'isola Kamik, a partire dall'inizio del terzo o miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, VI, VII): Parte di provvedimento in formato grafico Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti: Parte di provvedimento in formato grafico c) nella regione delle isole Palagruza-Galijula: nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto; a Nord e a Sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea che congiunge le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, VII, VIII): Parte di provvedimento in formato grafico Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti: Parte di provvedimento in formato grafico d) nella regione di Bar: nella zona delimitata dal rilevamento 260 del capo Skocidjevojka e dal rilevamento 26 gradi del faro di Punta Mendre, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, IX, X): Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 2
Articolo 2 Nella zona dell'isola Dugi Otok possono pescare 45 navi da pesca italiane; nella zona delle isole JabukaKamik 60 navi; nella zona delle isole Palagruza-Galijula 75 navi; nella zona di Bar 15 navi. Fermo restando che il numero complessivo fissato ai sensi del comma precedente non puo' superare le 195 navi, la Parte italiana puo', in occasione dell'invio di autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 5, effettuare una diversa ripartizione delle navi, a condizione che il numero delle navi fissato non sia aumentato o diminuito in ogni singola zona di piu' di dieci unita'. Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone indicate nel primo capoverso del presente articolo, debbono avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e non superiore a 220 HPA. In ogni caso tali navi non debbono avere una stazza lorda superiore a 80 tonnellate.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone previste da questo Accordo (in seguito denominate: "le navi da pesca italiane") possono pescare per il periodo della validita' di questo Accordo: a) nelle zone indicate ai paragrafi a), c), d), dell'articolo 1 di questo Accordo dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 dicembre; b) nella zona indicata al paragrafo b) dell'art. 1 di questo Accordo dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, che viene rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano - Direzione generale della pesca marittima. Questa autorizzazione sara' redatta conformemente al modello allegato I di questo Accordo, di cui fa parte integrante. La nave da pesca italiana puo' ricevere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone con venute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione speciale, la cui durata, di regola, non sara' inferiore a 4 mesi. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validita' di questo Accordo. L'autorizzazione speciale sara' valevole a partire dal giorno in cui le competenti Autorita' jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante la apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Il Governo della Repubblica italiana fara' pervenire per il suo consenso al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste da questo Accordo. Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia restituira' al Governo della Repubblica italiana, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, le autorizzazioni speciali munite del suo visto. Entro il medesimo termine di 30 giorni esso indichera' anche le autorizzazioni cui non abbia ritenuto di dare il suo consenso e che possono quindi essere sostituite. Se il visto e' stato negato per il non gradimento del comandante della nave, da parte italiana potra' essere presentata altra autorizzazione speciale per la stessa nave, ma con un diverso comandante. Nel caso che, nel corso della stagione di pesca, si verifichi la sostituzione del comandante di una nave munita dell'autorizzazione speciale per la pesca, il visto relativo a tale sostituzione verra' apposto sull'autorizzazione speciale a cura della Rappresentanza Diplomatica jugoslava a Roma.
Accordo-art. 6
Articolo 6 In occasione dell'entrata nella zona consentita, le navi da pesca italiane alzeranno, di giorno, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, una bandiera rossa delle dimensioni di 100 x 75 cm., avente al centro un cerchio bianco del diametro di 45 cm., e non dovranno ammainarla fino all'uscita dalla zona stessa. Di notte, oltre ai fanali previsti dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare, le navi da pesca italiane metteranno in vista, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, al di sopra dei fanali bianco e verde, un fanale di colore rosso, visibile da tutti i lati a distanza di due miglia nautiche al minimo.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Le navi da pesca italiane non debbono avere altri attrezzi da pesca se non quelli che servono esclusivamente alla pesca con reti a strascico.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Le navi da pesca italiane avranno i documenti di bordo e gli istrumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, come pure una copia di questo Accordo e una copia della carta sulla quale e' segnata la zona di pesca consentita nella quale la nave in questione ha diritto di pescare.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Le navi da pesca italiane si terranno a una distanza di mezzo miglio nautico dai segnali jugoslavi indicanti la posizione delle reti per la pesca del pesce azzurro, e a 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta, palangresi e nasse.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Le navi da pesca italiane avranno diritto, nei casi di estrema necessita' ("detresse"), di rifugiarsi nei porti seguenti: Soligeica, Rogoznica, Komiza, Velaluka e Bar. In occasione di ogni entrata in uno di questi porti e, all'uscita da essi, i comandanti delle navi da pesca italiane si presenteranno alle autorita' competenti. Le navi di cui al capoverso 1° del presente articolo terranno tutte le reti da pesca sotto coperta in locali sigillati per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave, fuori della zona convenuta per la quale abbiano ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca. Il comandante della nave sigillera' i locali in cui si trovano le reti per la pesca prima dell'entrata nelle acque jugoslave. Prima della partenza della nave dal porto, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dalle autorita' doganali jugoslave, e, in quanto queste non ci siano nel porto in questione, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dal competente organo amministrativo del comune. Le navi da pesca che dispongano soltanto di un vano unico sotto coperta per carico, dovranno avvolgere le reti in una tela cerata o in un sacco, aventi sugli orli degli occhielli attraverso i quali verra' passata la corda. L'involto sara' poi legato strettamente, sigillato e custodito sotto coperta, tenendo separate le reti asciutte da quelle bagnate. Se le reti sono umide, o necessitano di qualche riparazione, avendo precedentemente informato le autorita' doganali jugoslave, e dove queste non ci siano, dopo aver informato il competente organo amministrativo del comune, il comandante della nave puo' portare le reti in coperta soltanto per il tempo in cui il battello si trova nel porto. La nave da pesca italiana che si e' rifugiata in uno dei porti indicati al capoverso 10 del presente articolo, lascera' il porto immediatamente dopo la cessazione della causa per cui e' stata costretta a rifugiarsi nel porto. Appena cessata la causa per cui la nave si e' rifugiata nel porto, il comandante della nave stessa dovra' chiedere il rilascio del permesso di lasciare il porto alle competenti autorita' portuali le quali decideranno in base alla loro valutazione. D'altra parte se le autorita' portuali ritengono che la causa per cui la nave si e' rifugiata sia cessata e che essa lasci il porto mentre il comandante della nave italiana ritiene invece che la causa ancora sussista, egli e' autorizzato a presentare le sue osservazioni per iscritto in lingua italiana. Se le autorita' portuali mantengono la loro decisione, la nave da pesca italiana e' tenuta a lasciare le acque jugoslave, o ad entrare nella zona per cui ha ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca. Se diverse navi da pesca italiane si sono rifugiate nella stessa circostanza in uno dei porti convenuti, esse lasceranno insieme il porto se sono in condizioni di poter prendere il mare e potranno separarsi solo dopo aver lasciato le acque jugoslave, o dopo essere entrate nella zona per la quale hanno l'autorizzazione speciale per la pesca.
Accordo-art. 11
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