DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 723
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: "Linguistica generale" e "Dialettologia italiana".
Art. 89. - L'insegnamento complementare di Geologia dell'Appennino del corso di laurea in Scienze geologiche e' soppresso ed al suo posto viene istituito quello di: "Geologia regionale".
Art. 103. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di: "Istituzioni di matematiche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 124. - GRECO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: "Linguistica generale" e "Dialettologia italiana". Art. 89. - L'insegnamento complementare di Geologia dell'Appennino del corso di laurea in Scienze geologiche e' soppresso ed al suo posto viene istituito quello di: "Geologia regionale". Art. 103. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di: "Istituzioni di matematiche".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 124. - GRECO
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